Restituzione della tariffa per la depurazione se inattiva o assente

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell’articolo 155, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

 

Pertanto, la tariffa di depurazione delle acque non è dovuta dagli utenti che sono allacciati a reti fognarie NON collegate ad impianti di depurazione attivi.

Di conseguenza le somme versate da tali utenti al proprio gestore saranno rimborsate da Uniacque spa.

Sull’argomento sono successivamente intervenuti prima l’art. 8 sexies della L. n. 13/2009, che ha stabilito che dalle somme da rimborsare devono essere dedotti gli oneri connessi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione per il periodo oggetto del rimborso, e successivamente il D.M. n. 102 del 30 settembre 2009 relativamente alla procedura di rimborso delle quote indebitamente pagate dagli utenti.

Con la delibera n. 6 del 24 marzo 2015, l’UATO di Bergamo ha approvato le Linee Guida delle procedure per l’individuazione degli utenti aventi diritto al rimborso del canone di depurazione, in attuazione della citata sentenza n. 335/2008 e ha contestualmente preso atto degli elenchi contenenti i soggetti aventi diritto a tale rimborso. Saranno oggetto di restituzione anche gli interessi legali, calcolati nella misura del 9.216%, a partire dall’ 8 febbraio 2010, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 30/09/2009 che ha disciplinato le modalità per la restituzione della tariffa di depurazione ai sensi della sentenza della C.C. n. 335/2008.

Le quote da rimborsare sono state distinte in due periodi, il primo, che va dal 15 ottobre 2003 al 15 ottobre 2008, ricompreso nell’intervallo disciplinato espressamente nella citata sentenza della Corte Costituzionale e l’altro, relativo al periodo successivo che va dal 16 ottobre 2008 al 31 dicembre 2014, durante il quale il comportamento censurato è comunque proseguito:

Primo PERIODO dal 15 ottobre 2003 al 15 ottobre 2008: il rimborso avviene a seguito di istanza che l’utente deve presentare entro il 31 luglio 2015.

Il rimborso, relativo a questo periodo, avrà luogo a partire dal 02 gennaio 2016, al termine del processo di verifica e validazione delle istanze presentate, conformemente a quanto previsto dalle linee guida emanate dall’UATO. Uniacque spa procederà dunque al rimborso degli importi dovuti, a scomputo nella prima fattura di consumo che verrà emessa, nei limiti di capienza della fattura medesima e pertanto fino a concorrenza dell’importo spettante sulle successive.

Collegandosi al sito di Uniaque (il link diretto è: rimborsi335.uniacque.bg.it) e inserendo il codice utente e codice servizio o ulm nell’apposita casella e premendo il tasto Controlla se hai diritto al rimborso sarà possibile appurare se l’utente fa parte dell’elenco degli aventi diritto al rimborso.

Secondo PERIODO dal 16 ottobre 2008 al 31 dicembre 2014: il rimborso avviene in modo automatico

Uniacque, a partire dal 02 maggio p.v., con la prima fatturazione utile provvederà al rimborso automatico della quota spettante, relativa al secondo periodo, incrementata degli interessi di legge, senza la necessità di presentare alcuna istanza di rimborso da parte degli utenti aventi diritto. Anche in questo caso Uniacque spa procederà al rimborso degli importi dovuti a scomputo nella prima fattura di consumo che verrà emessa, nei limiti di capienza della fattura medesima e pertanto fino a concorrenza dell’importo spettante sulle successive.