Quando serve il certificato medico?
Abbiamo raccolto le difficoltà e l’imbarazzo da parte di numerose Istituzioni Sportive, Associazioni e Società sportive, singoli cittadini e degli stessi medici di base riguardo alla difficoltà di natura interpretativa in merito alla disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica, non agonistica e amatoriali successivamente all’introduzione del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 convertito in Legge il 09 agosto 2013 con importanti modifiche.
La confusione e incertezza nell’applicazione della norma è stata tale da necessitare di ulteriori chiarimenti che si sono verificati con una recente nota della direzione generale dell’ASL e dell’Ordine dei Medici di Bergamo che chiarisce alcuni aspetti della certificazione medica necessaria a chi pratica un’attività sportiva.
Confidando di dare maggiore chiarezza, vogliamo ricordare che esistono inequivocabili evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia dell’attività fisica e motoria nel promuovere la nostra salute e nel prevenire molte patologie, per cui ci piacerebbe che gli inutili ostacoli che vengono frapposti a chi intende adottare uno stile di vita più attivo e dedicarsi a forme di attività fisica fossero definitivamente eliminati!
SOGGETTI NON TESSERATI (ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA)
Per attività ludico motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi, non obbligatoria alcuna certificazione anche se è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività per la valutazione di eventuali fattori di rischio.
ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Certificato per attività sportiva non agonistica obbligatorio per coloro che svolgono attività organizzate da associazioni o società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982. Il certificato per attività sportiva non agonistica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina dello sport. E’ stata abrogata l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’elettrocardiogramma ma sarà il medico certificatore che deciderà, di volta in volta, secondo necessità, se far eseguire l’ECG ed eventuali altri accertamenti. I certificati vengono rilasciati su apposito modello nell’ambito della libera professione ed il certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio.
ATTIVITA’ AGONISTICA
Al fine della tutela della salute di coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o che svolgono. Per la Regione Lombardia il limite per lo svolgimento di attività agonistica è quello annualmente fissato dalle Federazioni Sportive Nazionali. In questo caso il medico certificatore è solo lo specialista in medicina dello sport.
ATTIVITA’ DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
Certificato per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. Questo certificato viene rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, sulla base del modello specifico per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorie, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.
In chiusura, riepiloghiamo che l’attività sportiva organizzata da associazioni sportive o società sportive necessità per essere svolta , obbligatoriamente, di un certificato medico di attività sportiva non agonistica. Per un ulteriore informazione ricordiamo che l’autocertificazione non tutela né l’ente organizzatore né, tanto meno, l’utente.






